Milleproroghe: colpo di acceleratore sulla tabella nazionale del danno non patrimoniale
Un emendamento approvato dal decreto cosiddetto Milleproroghe (Dl 30 dicembre 2021 n. 228 in corso di esame alla Camera Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi Atto Camera 3431 Governo ), ora in discussione per la conversione in legge, nella seduta di martedì 15 febbraio attiene alla materia del risarcimento del danno da lesione di non lieve entità, andando a modificare un passaggio importante dellarticolo 138 del Codice delle assicurazioni private e ci consente alcune riflessioni di sistema. La proroga del termine per ladozione della TUN La norma introduce una proroga del termine per l′adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, inserendo, al comma I dellarticolo 138 le seguenti modifiche: le parole: con decreto sono sostituite dalle seguenti: con due distinti decreti, le parole: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sostituite dalle seguenti: entro il 1 maggio 2022, le parole da: su proposta del Ministro dello sviluppo economico fino a: Ministro della giustizia sono sostituite dalle seguenti: il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l′IVASS e le parole: una specifica tabella unica su sono sostituite dalle seguenti: specifiche tabelle uniche per; Colpo di acceleratore sui nuovi valori nazionali? Lemendamento apre uno scenario sino ad oggi impensabile e certamente inatteso: si prospetta la imminente approvazione della tabella di liquidazione del danno da lesione di non lieve entità (danno biologico dal 10 al 100% di valutazione medico legale) che è atteso da oltre sedici anni. La notizia invero nasce proprio dalla scelta di tipo legislativo che apre uno scenario sino a oggi inedito: le tabelle di elaborazione ministeriale emanate sulla scorta del mandato contenuto nellarticolo 138 saranno due e due saranno i provvedimenti separati che vedranno la luce; non più insomma un unico decreto che contenga tanto la tabella a) delle menomazioni allintegrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, quanto b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti alletà del soggetto leso. Vedranno la luce due provvedimenti distinti, come diverso sarà liter approvativo interministeriale, luno avente a oggetto le future tabelle di valutazione medico legale del danno alla persona, sotto il profilo della generazione di un bareme unico nazionale applicabile alle menomazioni da sinistro stradale (ma anche da errore sanitario, ex articolo 7 della legge 24/2017). Laltro provvedimento molto atteso dal mondo assicurativo riguarda lemanazione delle tabelle di liquidazione nazionali (altrimenti note come TUN) di liquidazione del danno da lesione grave (o di non lieve entità) che mancano dal nostro panorama giuridico come detto da oltre sedici anni. La notizia sta nel non dichiarato. E noto che lIvass abbia dato nel recente passato forte impulso alla tabella di liquidazione in parola, elaborando un documento reso di pubblica consultazione dal Mise in data 13 gennaio 2021 e contenente proprio lo schema di regolamento recante le tabelle delle menomazioni allintegrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità ed i meccanismi di conto della tavola dei valori economici per il risarcimento dei danni. Il documento in parola era altresì accompagnato da un elaborato di generazione medico legale che conteneva, come previsto dallattuale testo dellarticolo 138 del Codice delle assicurazioni anche la tabella delle menomazioni. Questultima venne fatta immediatamente oggetto di forte critica da parte del mondo scientifico medico legale (numerosi son o i contributi di segno negativo rinvenibili in dottrina) al punto da rallentarne di fatto liter di condivisione nel mondo scientifico. La scelta evidente che regola la ratio dellemendamento in commento sta tutta nella volontà del legislatore delegato di dare corso al provvedimento economico (di fatto non contestato e semmai avvalorato dal ruolo di garanzia che ispira la delega allIVASS) e rimandare a una successiva nuova elaborazione quello di natura medico legale per il quale si ipotizza la nascita di una nuova commissione scientifica ad hoc. A corollario di questa considerazione appare ancor più rilevante la data di scadenza delle delega conferita dal possibile nuovo testo dellarticolo 138 per lemanazione delle due distinte tabelle, al prossimo primo maggio 2022. Stando così le cose, ove questa accelerazione vedesse la luce in un testo definitivo approvato, appare di assoluto rilievo la prospettiva che nel termine breve del prossimo primo maggio, possano effettivamente vedere la luce le attese tabelle di liquidazione, la cui emanazione è diventata in ogni caso non più procrastinabile alla luce del fatto che lattività suppletiva da sempre demandata ai tribunali (che si sono dotati di proprie tabelle di liquidazione) è stata di recente messa in crisi da una consistente giurisprudenza di legittimità che criticandone il metodo di elaborazione e la genesi ha di fatto reso il clima più incerto con pregiudizio per la celerità e le certezza dei risarcimenti alle vittime di errori sanitari e di incidenti stradali.