Nel rapporto tra danneggiato e assicuratore va rispettato il principio di buona fede e correttezza, che si esprime nella disponibilità e collaborazione del danneggiato agli adempimenti posti a carico dell′assicuratore dal Codice delle assicurazioni per addivenire a una conciliazione precontenzioso. Un danneggiato non può fare causa all′assicurazione che gli ha rifiutato il risarcimento per un incidente stradale, se ha impedito l′ispezione del suo veicolo al perito della compagnia. Lo afferma la Cassazione, nell′ordinanza 1756/2022 depositata il 20 gennaio, perché in tal modo, non è stato consentito all′assicuratore di ricostruire la dinamica del sinistro, valutare le responsabilità, stimare i danni e formulare l′offerta. Nel rapporto tra danneggiato e assicuratore va rispettato il principio di buona fede e correttezza, che si esprime nella disponibilità e collaborazione del danneggiato agli adempimenti posti a carico dell′assicuratore dal Codice delle assicurazioni per addivenire a una conciliazione precontenzioso. La Corte precisa che l′articolo 145 del Codice ha chiara finalità deflativa e razionalizzatrice del contenzioso, soprattutto per i sinistri stradali bagatellari che, per numero e frequenza, sono maggioranza. Perciò la norma impone, in caso di soli danni a cose e in combinato disposto con l′articolo 148, una partecipazione attiva del danneggiato alla procedura di risarcimento.