Danno da incapacitą lavorativa, un reddito anche modesto esclude il criterio del triplo assegno sociale. Lo ha precisato la Corte di cassazione con l′ordinanza n. 41701/2021
La esistenza di una attivitą professionale, sia pur produttiva di redditi modesti e di dichiarazioni dei redditi, esclude la ricorrenza dello stato sostanziale di disoccupazione cui soltanto č collegata la possibilitą di utilizzazione del criterio del triplo dell′assegno sociale di cui all′articolo 137 del codice delle assicurazioni private. Il giudice, pertanto, deve valutare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale il reddito effettivamente perduto dalla vittima per il grado di incapacitą lavorativa. In tale indagine deve valutare anche le dichiarazioni di redditi successive alla data dell′evento. Questi il principio espresso dalla III sezione della Cassazione con l′ordinanza n. 41710/2021. Nella specie i giudici del merito avevano liquidato tale voce di danno nel triplo della pensione sociale, attesi i redditi particolarmente modesti percepiti dalla vittima all′epoca del sinistro, anno 2002, e considerato che era inammissibile l′acquisizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2006 al 2008, epoca nella quale la vittima svolgeva la attivitą di regista, aiuto regista e direttore di scena e palcoscenico nel settore della musica lirica. In applicazione del principio che precede la S.C. ha cassato tale pronunzia, imponendo al giudice di rinvio di valutare anche le dichiarazioni dei redditi di cui era stata ritenuto la inammissibilitą non in ragione di una preclusione processuale, ma alla luce delle esposte considerazioni, e dunque per un profilo di ritenuta irrilevanza probatoria.