Sull′argomento alleghiamo un′interessantissima Sentenza pubblicata in data 17.9.2024 dal Tribunale di Catania, con la quale il Giudice, in sede di appello, condividendo i rilievi giuridici evidenziati dalla difesa dello Studio Legale Trovato, ha chiarito che, nell′azione di rivalsa promossa ex art. 141 CdA nei confronti dell′assicuratore del responsabile civile dall′assicuratore del vettore, quest′ultimo non può limitarsi a fornire la prova della liquidazione effettuata ma deve fornire la prova che la somma liquidata sia effettivamente corrispondente all′entità del danno subito dal trasportato, non risultando opponibili ad altro assicuratore eventuali accordi transattivi cui lo stesso sia rimasto estraneo.
In particolare il Giudice ha così chiarito: Nel caso di specie, la società appellata ............. spa, impresa di assicurazione di ......................, responsabile del sinistro, non ha contestato l′esperibilità in sé (l′an) della domanda di rivalsa avanzata da .......................................... spa, quanto piuttosto la quantificazione della somma oggetto della pretesa (il quantum), evidenziando che la somma già corrisposta in via stragiudiziale pari ad euro 4.100,00, avrebbe dovuto ritenersi congrua perché corrispondente alla parametrazione operata dal consulente fiduciario della stessa ......................................... Ha osservato, in particolare, che la scelta di quest′ultima di transigere per una somma superiore a quella accertata dal perito non poteva riverberarsi negativamente sulla compagnia tenuta al rimborso in forza dell′art. 141 del codice delle assicurazioni. Tale osservazione devesi ritenere corretta, in quanto, ferma la ammissibilità di un accordo transattivo tra il danneggiato-terzo trasportato e la impresa di assicurazioni del vettore, sorgendo ex art. 141 c.d.a. una obbligazione ex lege che può essere transatta (Sentenza Cassazione Civile n. 8109 del 23/04/2020), se ne deve escludere l′opponibilità nei confronti della società di assicurazioni che ne è rimasta estranea, in forza del principio di relatività degli effetti del contratto. Pertanto, l′impresa di assicurazioni del vettore, nell′esercizio del diritto di rivalsa, non può limitarsi ad allegare e provare l′entità dell′indennità erogata a favore del terzo trasportato, eventualmente in forza di un accordo transattivo, dovendo fornire la prova del danno subito. Non resta che richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di legittimità in forza del quale E onere dell′assicuratore provare l′esistenza e l′entità del danno, dimostrazione che non può essere fornita mediante l′esibizione dell′accordo transattivo intercorso tra assicurato ed assicuratore. Da un lato, infatti, quell′accordo non può produrre effetti de iure tertii in danno del responsabile; dall′altro lato, poiché una transazione esige le reciproche concessioni di cui all′articolo 1965 c.c., essa è per definizione inidonea a dimostrare l′entità del danno, in quanto in teoria ciascuna delle parti, per finalità transattive, avrebbe potuto rinunciare a una parte del proprio credito o a un′aliquota delle proprie controdeduzioni. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21218 del 05/07/2022).
Trib. Catania Sent. 4384 del 17.9.2024.