22-08-2023
Attraversamento improvviso del pedone: l′autista non è responsabile dell′investimento
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest′ultimo, alcuna possibilità di prevenire l′evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l′automobilista si sia trovato nell′oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all′improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 20140 del 13 luglio 2023. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 13 luglio 2023, n. 20140 Q.Y.K. J. e D. Z., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, convenivano in giudizio R.M. L. e la Milanese Assicurazioni s.p.a., il primo quale responsabile e la seconda quale assicuratrice per la RCA dell′autovettura, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore a seguito del sinistro avvenuto in data 23 ottobre 2010. Dedussero a sostegno della domanda che il bambino, accompagnato dalla nonna, aveva effettuato l′attraversamento della via Fleming e, successivamente, sempre in compagnia della nonna, aveva effettuato l′attraversamento per tornare indietro e, giunto all′altezza degli stalli di sosta, esistenti sul lato della sede stradale, era stato colpito dalla parte anteriore destra della vettura, condotta dal M., che stava marciando in direzione Monti, riportando lesioni. All′esito dell′assunzione della prova orale e della disposta c.t.u. medico legale, il Tribunale di Massa, ritenuta una responsabilità concorsuale del 50 % a carico del conducente dell′auto, condannava quest′ultimo e la società assicuratrice al risarcimento dei danni in favore degli attori. Pur ritenendo che l′attraversamento del bambino, di appena due anni, fosse stato improvviso, osservava che il conducente, transitando in area abitativa e con autovetture in sosta ai lati della strada, avrebbe dovuto adottare una condotta di guida estremamente prudente. La sentenza è stata riformata dalla Corte d′appello di Genova che ha rigettato la domanda proposta dai genitori del minore. I giudici d′appello, osservando che dai rilievi grafici della Polizia Municipale emergeva che le tracce di sangue del bambino, a seguito della caduta, erano state rilevate all′interno dell′area di sosta fra due veicoli parcheggiati e che il punto d′urto era stato individuato proprio all′inizio della carreggiata stradale ed alla fine della sagoma dell′auto in sosta, hanno ritenuto provato che l′urto fosse avvenuto con la parte laterale anteriore destra dell′auto e subito dopo che il bambino, correndo, era uscito dalla sagoma dell′auto parcheggiata sulla destra della via Fleming. Sulla base di tali circostanze hanno concluso che l′attraversamento era stato improvviso, imprevedibile ed inevitabile e che non poteva ritenersi che il conducente dell′auto avesse avvistato il bambino, né che potesse tentare una manovra d′emergenza, non riuscita a causa della velocità tenuta. Ha, pertanto, ritenuto il pedone responsabile in via esclusiva del sinistro. Avverso la suddetta decisione Q. K. J. e Z. D. in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, propongono ricorso per cassazione. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibili i primi due motivi di ricorso, osserva che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest′ultimo, alcuna possibilità di prevenire l′evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l′automobilista si sia trovato nell′oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all′improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass. sez. VI - 3, 22/02/2017, n. 4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l′accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l′affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l′investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall′art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l′anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. sez. III, 04/04/2017, n. 8663; Cass. sez. III, 28/03/2022, n. 9856). Nel caso di specie, il giudice d′appello, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, ha accertato che l′attraversamento del bambino, di appena due anni, è stato improvviso ed imprevedibile, in quanto è sbucato dietro la sagoma di un′auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell′auto che sopraggiungeva, ma anche l′inevitabilità dello scontro, in quanto lauto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro (parallelo/parafango anteriore destro). I giudici di merito hanno invero escluso che la velocità dell′autovettura condotta dal M. possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull′investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilità, ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l′impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell′autovettura, in quanto l′impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all′altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all′età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell′autovettura parcheggiata. Essendosi il giudice di merito conformato ai principi sopra richiamati, non può non rilevarsi che le censure rivolte alla decisione impugnata sono sostanzialmente finalizzate ad una rivisitazione del merito allo scopo di ottenere una diversa ricostruzione del sinistro, più confacente alle esigenze degli odierni ricorrenti, in palese contrasto con i limiti imposti al sindacato di legittimità. Esito: Rigetto