23-07-2023
Assicurazioni e R.C. auto - Il danneggiato che perde il lavoro a causa del sinistro ha diritto al risarcimento integrale
Laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate. È quanto si legge nell′ordinanza della Cassazione del 7 luglio 2023, n. 19355. La Corte d′appello di Milano, in accoglimento dell′appello proposto dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in diminuzione l′importo della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni in favore di A.B. a titolo di risarcimento dei danni subiti dal B. in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rilevato come il giudice di primo grado avesse erroneamente determinato il danno patrimoniale sofferto dal B. in relazione alla perdita della propria capacità lavorativa specifica, avendo il tribunale riconosciuto, in favore del danneggiato, a titolo di lucro cessante, l′integrale importo dei redditi mensili perduti fino alla data del prevedibile pensionamento, valorizzando la circostanza per cui il B. era stato licenziato proprio a causa del sinistro stradale dedotto in giudizio, senza successivamente riuscire a reperire nessuna altra occupazione, nonostante le ricerche effettuate. Al riguardo, la corte d′appello milanese ha evidenziato come tale modalità di liquidazione del danno da lucro cessante in favore del B. si fosse posta in totale contrasto con le risultanze della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio di primo grado, ad esito della quale era emerso che il B. aveva subito una contrazione della propria capacità lavorativa specifica nella sola misura del 20%, là dove la liquidazione operata dal giudice di primo grado era sostanzialmente equivalsa al riconoscimento di una perdita totale della capacità lavorativa specifica; ciò posto, tenuto conto che lo stato di perdurante disoccupazione del B. non poteva causalmente ricondursi alle conseguenze del sinistro dedotto in giudizio (bensì ad altre ragioni, quali l′età avanzata del danneggiato e le condizioni del mercato del lavoro), la corte territoriale ha proceduto alla rideterminazione dell′importo del danno patrimoniale sofferto dal B. in conseguenza della perduta capacità lavorativa specifica nella misura del 20%, parametrando a tale dato percentuale la base costituita dall′entità dei redditi dallo stesso percepiti fino alla data del sinistro. Avverso la sentenza d′appello, A.B. propone ricorso per cassazione. La Suprema Corte, in accoglimento del primo e del secondo motivo, cassa con rinvio la sentenza impugnata. In particolare, è stato affermato come, nel caso di specie, debba trovare applicazione il principio di diritto secondo cui, là dove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione (Sez. 3, Ordinanza del 9 dicembre 2020 n. 28071). Ciò posto, la sentenza impugnata, nella misura in cui ha ritenuto, ai fini della liquidazione del danno derivato dal sinistro a carico del B., di attribuire valenza decisiva (non già al fatto in sé della perdita del preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui il B. era titolare, a causa delle lesioni conseguenti all′illecito dedotto in giudizio, bensì) alla (successiva) perdurante condizione di disoccupazione del danneggiato (evenienza rispetto alla quale non risultano neppure specificamente dedotte eventuali dirette responsabilità del B.), deve ritenersi errata. Esito: Cassa con rinvio la sentenza n. 4067/2019 della Corte d′Appello di Milano depositata l8/10/2019.