20-04-2023
Tutela del terzo trasportato, l′interpretazione dell′art. 141 del Cda dopo l′intervento delle SS.UU.
Con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto interpretativo sorto in materia di responsabilità nella circolazione stradale, in riferimento all′interpretazione dell′art. 141 del Codice delle assicurazioni private e delle azioni a tutela del terzo trasportato a bordo di veicolo coinvolto in un sinistro. L′art. 141 Cda, rubricato "Risarcimento del terzo trasportato", prevede invero la possibilità per il terzo trasportato, in caso di sinistro, di proporre un′azione diretta nei confronti dell′assicuratore del vettore al fine di ottenere il risarcimento del danno, a prescindere dall′accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e fatta salva l′ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite hanno chiarito che l′azione diretta prevista dall′art. 141 Cda è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall′ordinamento (ad es., l′azione ex artt. 2043 e 2054 c.c.) e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, che presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l′anticipazione del risarcimento da parte dell′assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest′ultimo nei confronti dell′impresa assicuratrice del responsabile civile. La pronuncia de qua è risultata dirimente in riferimento al contrasto interno alla giurisprudenza della Terza Sezione civile della S.C., sorto fra un primo orientamento affermato con l′ordinanza n. 16477/2017 ed uno successivo espresso con le sentenze nn. 25033/2019 e 17963/2021, in relazione alla applicabilità o meno dell′art. 141 Cda anche in caso di sinistro nel quale risultano coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggia il terzo trasportato. Con l′ordinanza n. 16477/2017, invero, in fattispecie relativa a sinistro verificatosi con il coinvolgimento di veicolo non identificato, la Corte si era espressa per l′applicazione dell′art. 141 Cda indipendentemente dal numero e dall′identificazione o meno dei veicoli coinvolti. Nella medesima pronuncia, la Corte aveva rilevato che la formula normativa "non esige affatto, per l′integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi". Con la sentenza n. 25033/2019 , invece, la S.C. aveva ritenuto che il coinvolgimento di almeno due veicoli costituisse presupposto per l′operatività della medesima norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione. Orbene, le Sezioni Unite, dopo aver ricostruito la volontà del legislatore, sono giunte alla conclusione che l′azione diretta prevista dall′art. 141 Cda richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli e che "nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l′azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall′articolo 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell′impresa di assicurazione del responsabile civile". Per giustificare tale statuizione, in primo luogo la Corte ha enfatizzato il dato letterale della norma, costituito dall′espressione "a prescindere dall′accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ove l′utilizzo del plurale è indicativo del fatto che il legislatore abbia inteso disciplinare l′ipotesi di sinistro avvenuto tra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l′ipotesi di incidente con il coinvolgimento di un solo mezzo. Peraltro, come rilevato nella medesima pronuncia in commento, "l′intero "meccanismo" disegnato dall′articolo 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del "responsabile civile" e "l′interazione fra l′assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo". Viceversa, riconoscere al terzo trasportato sull′unico veicolo coinvolto in un sinistro la possibilità di esperire l′azione diretta ex art. 141 Cda significherebbe operare una ingiustificata forzatura del dato letterale che si tradurrebbe, peraltro, in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore. Con la pronuncia in commento, inoltre, si è chiarito che l′art. 141 Cda: i) si applica anche in assenza di scontro tra i veicoli coinvolti; ii) si applica altresì nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa; iii) disciplina un′azione di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica unicamente in favore del trasportato danneggiato e non può essere estesa, ad esempio, ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. Da ultimo, le Sezioni Unite si sono soffermate sull′incipit dell′art. 141 Cda, che espressamente esclude l′applicabilità della norma in "ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito". A tal proposito, si è chiarito che il caso fortuito cui fa riferimento la disposizione si identifica con l′incidenza di cause naturali e condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli (come già sostenuto dalla S.C. con la pronuncia n. 17963/2021). In conclusione, ci si auspica che l′intervento delle Sezioni Unite possa aver posto fine ad interpretazioni dell′art. 141 Cda non coerenti con la lettera della norma né con l′intenzione del legislatore di agevolare la tutela in favore del terzo trasportato.