23-09-2022
Non c′è pace per il danno morale - Cassazione civile, sez. III, ordinanza 19 settembre 2022, n. 27380
"Il danno biologico è la lesione dell′integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisico-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini della sua unitaria liquidazione devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea e quella da invalidità permanente. Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi." Cassazione civile, sez. III, ordinanza 19 settembre 2022, n. 27380 G. ed E. P. propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d′Appello di Roma con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, si accerta che il sinistro stradale per cui è causa, dal quale derivavano gravi danni alla persona della madre dei ricorrenti fosse ascrivibile all′esclusiva responsabilità di T. e si condanna G.I. s.p.a. in solido con il proprietario e conducente del veicolo a pagare in favore dei P. quali eredi della defunta la complessiva somma di 73.460,30 ad integrale liquidazione del danno non patrimoniale da questa subito. La Suprema Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, cassa con rinvio la sentenza impugnata. In particolare, i Supremi Giudici hanno individuato i seguenti errori di diritto commessi dalla Corte territoriale: . l′avere scisso la componente cosiddetta statica del danno alla persona dalla sua componente dinamico-relazionale, ritenendo c′é quest′ultima possa essere apprezzata solo sotto un profilo di personalizzazione del danno; . l′avere identificato la liquidazione della componente del danno morale all′interno della più ampia categoria del danno non patrimoniale alla salute, con la personalizzazione del danno biologico. I Giudici di legittimità hanno evidenziato che, per provvedere all′integrale risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, all′interno del quale si colloca il danno biologico senza esaurire le possibili conseguenze non patrimoniali di un evento dannoso, il danno morale soggettivo deve essere oggetto di autonoma liquidazione, in quanto pregiudizio ontologicamente diverso dal danno biologico, consistente in uno stato d′animo di sofferenza interiore che non si identifica con le vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ed insuscettibile di accertamento medico-legale, non potendo la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico. La Suprema Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto: Il danno biologico è la lesione dell′integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisico-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali. Esso va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini della sua unitaria liquidazione devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea e quella da invalidità permanente. Ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi. Esito Cassa con rinvio la sentenza della Corte d′Appello di Roma n. 5454/2019 depositata in data 10.9.2019