03-05-2022
RESPONSABILITÀ CIVILE Indennizzi INPS e risarcimento danno biologico: no alla compensatio lucri cum damno
Con l′ordinanza n. 11657 dell′11 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha escluso la detrazione dell′indennizzo erogato dall′INPS dal risarcimento del danno biologico. Il caso G.G. ha citato in giudizio D.L.V. e la propria compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale; D.L.V. si è costituito e, sul presupposto che la responsabilità dell′accaduto fosse imputabile a G.G., ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti di quest′ultimo e della sua assicurazione. Il Giudice di Pace di Benevento ha accolto la domanda attorea. La sentenza è stata appellata da D.L.V. e dalla compagnia assicuratrice: il primo ha censurato la statuizione con cui gli era stata attribuita l′intera responsabilità del sinistro; la seconda ha censurato la statuizione attinente alla liquidazione del danno, ritenendo che dall′ammontare riconosciuto a G.G. a titolo di risarcimento del danno biologico sarebbe stato corretto detrarre le somme a questi erogate dall′INPS e rispetto a cui lente previdenziale aveva esercitato lazione di surrogazione nei confronti dell′assicurazione. Il Tribunale di Benevento ha rigettato l′appello principale, mentre ha accolto quello incidentale, riducendo così l′entità del credito risarcitorio riconosciuto al danneggiato. G.G., però, non si è accontentato di un esito meno favorevole rispetto a quello originario e ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l′erroneità della sentenza di secondo grado nella misura in cui aveva considerato operante la compensatio lucri cum damno tra l′indennizzo INPS da lui percepito e il risarcimento del danno biologico. La prospettazione di G.G. è stata accolta dalla Suprema Corte, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Benevento in diversa composizione. I giudici di legittimità, dapprima, hanno ricordato che, per pacifica giurisprudenza (Cass. civ. 14 ottobre 2016, n. 20807, Cass. civ. ord., 12 dicembre 2016, n. 25327, Cass. civ. 2 aprile 2019, n. 9112), il calcolo del danno differenziale residuato dall′intervento dell′assicuratore sociale doveva avvenire per poste omogenee; poi, hanno escluso la detraibilità dellindennizzo INPS dal credito risarcitorio della vittima per il danno biologico, rilevando che l′erogazione previdenziale era dotata di efficacia riparatoria solo rispetto al pregiudizio patrimoniale. Gli indennizzi INPS e il risarcimento del danno: compensatio sì, compensatio no? Il rapporto tra gli indennizzi INPS e il risarcimento del danno è stato trattato da Cass. sez. Unite, 22 maggio 2018, n. 12567, a seguito dell′ordinanza di rimessione Cass. civ. ord., 22 giugno 2017, n. 15537: anche in questo ambito, esisteva una contrapposizione tra l′orientamento interpretativo che ammetteva il cumulo tra le erogazioni INPS e la prestazione risarcitoria (v., ad esempio, Cass. 18 novembre 1997, n. 11440 e Cass. 27 luglio 2001, n. 10291) e l′orientamento interpretativo che invece si esprimeva a favore dell′operatività della compensatio lucri cum damno (v., ad esempio, Cass. 12 luglio 2000, n. 9228 e Cass. 20 aprile 2016, n. 7774). Le Sezioni Unite, mediante l′applicazione dei ricordati presupposti per il ricorso alla compensatio lucri cum damno, hanno composto il descritto contrasto giurisprudenziale, sostenendo che il valore capitalizzato delle indennità di accompagnamento erogate dall′INPS alla vittima del sinistro si dovesse detrarre dal risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza. La conclusione, esplicitata con riferimento all′indennità di accompagnamento, era evidentemente suscettibile di applicarsi anche a tutti gli altri indennizzi INPS volti a ridurre i pregiudizi patrimoniali patiti dalle vittime di sinistri, quali la pensione ordinaria di inabilità, l′assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta, la pensione di inabilità e l′assegno mensile agli invalidi civili. In effetti, in tal senso si è espressa la successiva giurisprudenza che, da un lato, ha avallato la detrazione degli indennizzi INPS erogati a beneficio della vittima del sinistro dal risarcimento del danno patrimoniale e, dall′altro, ha ammesso il cumulo tra i medesimi indennizzi e il risarcimento del danno non patrimoniale (v., fra le altre, Cass. civ. 19 febbraio 2019, n. 4734, Cass. civ. 5 luglio 2019, n. 18050, Trib. Bergamo 20 marzo 2021, n. 489, Trib. Torino 21 aprile 2021, n. 1978, App. Venezia 4 novembre 2021, n. 2792). Nel contesto descritto si è collocata perfettamente la scelta per il cumulo tra l′indennizzo INPS e il risarcimento del danno biologico fatta propria dalla decisione in commento. Si tratta di una scelta condivisibile: non vi può essere spazio per la compensatio lucri cum damno se l′indennizzo e il risarcimento, pur essendo correlati al fatto illecito, sono diretti a riparare non già lo stesso pregiudizio, ma pregiudizi differenti.