20-04-2022
Liquidazione danno morale: non rilevano fatti e avvenimenti sopravvenuti
La Corte di Cassazione, con lordinanza resa il 13 aprile 2022, n. 12060, in sintonia con un precedente del 2001, ha ribadito che la liquidazione del danno morale deve effettuarsi con riferimento al momento dell′evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, escludendo qualsiasi incidenza di fatti ed avvenimenti successivi, ivi compresa la morte del soggetto leso. Un risvolto applicativo di questa differenziazione può cogliersi con riferimento al danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza. Allorché si tratta di elargire agli eredi il ristoro idoneo a compensare il pregiudizio alla salute risentito dal soggetto invalido che sia medio tempore deceduto per causa diversa dalla menomazione, è destinata a valere soltanto per il danno biologico la regola per cui lammontare del risarcimento va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile (con una liquidazione che, diversamente da quanto prospettato dalle tabelle milanesi, va effettuata seguendo criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti: così Cass. civ., sez. III, ord. 29 dicembre 2021, n. 41933).