Il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico sono voci di danno distinte
Una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo-soggettivo, quanto sull′impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamico-relazionale), l′ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a titolo di risarcimento del danno biologico (necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all′uccisione del proprio figlio) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro. È quanto si legge nell′ordinanza della Cassazione del 28.3.2022 n. 9857. https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-iii-ord-data-ud-27-01-2022-28-03-2022-n-9857/10SE0002509201