In caso di tamponamento non opera la presunzione ex art. 2054 c.c.
In riferimento alla fattispecie del tamponamento tra veicoli trova applicazione non la presunzione di corresponsabilità, ma la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore, che si trova nella presunzione di fatto di aver violato la distanza di sicurezza. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 22 febbraio 2022, n. 5760: Nel marzo 2001 gli attori convenivano in giudizio A. D. S. e G. P. di S. affinché fossero condannati a risarcire i danni riportati dagli attori a seguito della morte della minore M. M., provocata il 21 giugno 1999 da un incidente stradale, in cui la bicicletta condotta dalla minore era stata investita da tergo dall′auto di proprietà di A. D. S. e condotta da G. P. D. S. Nell′ottobre 2004 la Unipol Assicurazioni SPA, compagnia assicuratrice per la r.c.a. della vettura del Di Somma, poneva a disposizione degli attori la somma complessiva di euro 515.000,00, che veniva accettata in conto del maggior avere. All′esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Napoli, in applicazione della presunzione di corresponsabilità dettata dall′art. 2054, secondo comma, c.c., accertata la colpa concorrente dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, condannava i D. S. in solido al risarcimento del 50% del danno biologico e morale subito dalla minore, deceduta dopo un′apprezzabile lasso di tempo dall′incidente, e devoluto per successione ai suoi eredi nonché del danno morale proprio subito dai genitori e dai fratelli. Nel corso del giudizio di appello la causa, dopo esser stata trattenuta in decisione, veniva rimessa due volte sul ruolo per procedere ad alcuni approfondimenti istruttori: l′interrogatorio formale del D. S. e l′assunzione delle prove testimoniali richieste dagli appellanti e in precedenza non ammesse. L′appello principale dei V. veniva rigettato quanto alla prospettazione dell′accaduto in termini di tamponamento, con conseguente applicazione dell′art. 149 I. ass., anziché come scontro tra veicoli, con applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 secondo comma c.c., essendo rimasta incerta l′effettiva dinamica del sinistro, ma accolto in parte sul quantum, con rideterminazione più favorevole degli importi; veniva rigettata la domanda di T. V. quale legale rappresentante del minore al risarcimento del danno non patrimoniale da questi subito e veniva rigettato l′appello incidentale della Unipol SPA volto ad ottenere il rigetto della domanda nei suoi confronti. La Suprema Corte, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. In particolare, con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2054, 2697, 2727 e 2729 c.c., dell′art. 149 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché l′erronea applicazione della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti. Segnalano che fin dal primo grado, la situazione di fatto è stata ricostruita dal giudice in termini di scontro tra veicoli, e non di tamponamento, e che pertanto, non essendo stato possibile ricostruire l′esatta dinamica del sinistro, e quindi superare la presunzione stessa con l′affermazione in concreto delle singole responsabilità, è stata applicata la presunzione di pari responsabilità, con conseguente abbattimento dell′obbligo di risarcimento a carico dei D.S. nella misura del 50%. Sostengono i ricorrenti che la fattispecie concreta sia stata sussunta sotto la norma sbagliata, in quanto, attesa la dinamica, in cui l′investimento è avvenuto con veicolo proveniente da tergo, diversa era la regola di diritto da applicare: non l′art. 2054, secondo comma, c.c., ma l′art. 149 del codice della strada, che disciplina il tamponamento fra veicoli, e prevede, qualora non si riesca a stabilire l′effettiva dinamica del sinistri, che operi la diversa presunzione di mancato rispetto della distanza di sicurezza in capo al veicolo che proviene da tergo, da cui deriva la responsabilità esclusiva del veicolo investitore, ove non superata dagli accertamenti dell′effettiva dinamica. Il motivo è fondato. La corte d′appello ritiene provati alcuni dati di fatto: in particolare, ritiene provato (pag. 14 del provvedimento impugnato) che la bicicletta condotta dalla minore, al momento dell′impatto, venne investita da dietro dalla vettura del D.S., che transitata a velocità troppo elevata o comunque non adeguata ai limiti consentiti nel centro stradale (venendo sbalzata in aria e ricadendo sul parabrezza del veicolo) allorchè si trovava davanti al veicolo investitore, già posta diagonalmente al senso di marcia dei due veicoli (forse perchè in procinto di svoltare a sinistra, o forse perché aveva un andamento ondivago). Afferma che, dagli elementi acquisiti non è stato possibile provare l′effettiva dinamica del sinistro. Ciò nonostante, non essendo riuscita a ricostruire l′effettiva dinamica del sinistro, esclude l′applicazione della norma sul tamponamento tra veicoli (art. 149 c.d.s.) ed applica la presunzione di corresponsabilità prevista in caso di scontro tra veicoli (art. 2054, secondo comma, c.c.). Premesso che sull′accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito la Suprema Corte non può entrare, compete però al giudice di legittimità la verifica della corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia da parte del giudice di merito, verificando se essi siano stati ricondotti sotto l′ambito di applicazione della norma che contiene gli elementi della fattispecie concreta sottoposti al suo esame, ed anche verificare la correttezza delle ricadute di tale inquadramento in relazione alla regola probatoria da seguire per la risoluzione del caso di specie. Nel caso in esame - in cui i fatti accertati si fondavano sulla circostanza acclarata che la ragazzina, che precedeva, sia stata investita da tergo dal veicolo, che la seguiva, l′evento prospettato doveva essere ricondotto dal giudice di merito, con i poteri sopra descritti, non all′interno dell′art. 2054, secondo comma c.c., bensì all′interno della disciplina dettata dall′art. 149 c.d.s. in riferimento alla fattispecie del tamponamento tra veicoli, e di conseguenza doveva essere applicata la diversa regola probatoria ivi prevista: non la presunzione di corresponsabilità, ma la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore, che si trova nella presunzione di fatto di aver violato la distanza di sicurezza. Il diverso inquadramento normativo ha una ricaduta anche sulla regola probatoria da applicare: è il conducente del veicolo che segue il soggetto onerato della prova liberatoria, di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza, e quindi evitare l′investimento, per ragioni esulanti dalla sua volontà e dalla sua sfera di controllo. Esito Cassa, con rinvio, la sentenza n. 2924/2017 della Corte d′Appello di Napoli, depositata il 26/06/2018