Danno parentale, risarcimento anche per la nipote se la nonna viene investita
Il rapporto sussistente tra nonni e nipoti assume una rilevanza giuridicamente qualificata a prescindere dalla convivenza. Pertanto, non va esclusa la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l′esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Lo afferma il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 1010/202. La vicenda La vicenda oggetto della decisione prende le mosse dall′investimento di una anziana signora la quale, mentre attraversava una strada poco illuminata e senza attraversamenti pedonali, veniva travolta da un′autovettura che sopraggiungeva in quel momento a velocità sostenuta. Nel giudizio risarcitorio che ne seguiva, oltre a ritenere sussistente un′ipotesi di concorso di colpa nella causazione del sinistro, il Tribunale si sofferma sulla richiesta di risarcimento da parte della nipote della defunta, una bambina di 10 anni molto legata alla nonna. La mancata convivenza non esclude il risarcimento Ebbene, sul punto il giudice, innanzitutto, sottolinea il peso che nel giudizio risarcitorio per danno parentale assume il requisito della convivenza, intesa come coabitazione o identità di luogo di residenza, tra la vittima dell′illecito e i prossimi congiunti. La convivenza, infatti, pur non essendo condizione necessaria ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, costituisce comunque un indice significativo ai fini della dimostrazione dell′ampiezza del vincolo affettivo incidendo sulla misura del quantum debeatur. In sua assenza, tuttavia, il risarcimento non è escluso, ma deve essere provata l′effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno. Proprio in relazione al rapporto tra nonni e nipoti, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto di modificare il suo precedente orientamento che limitava il risarcimento ai soli congiunti conviventi. Ebbene, nota il giudice, anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo, per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare, restando in subordine il rapporto di convivenza. Nel caso di specie, tale forte legame era in effetti sussistente, in quanto la bambina era solita trascorrere tutti i pomeriggi con la nonna e durante le vacanze estive si trasferiva presso la sua abitazione, sicché il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di risarcire anche la nipote per la perdita della nonna a causa del sinistro. Contenuti tratti da Smartlex24 Ilsole24ore